“Il pagamento di crediti dei professionisti nominati dall’imprenditore per la predisposizione della domanda di concordato preventivo…(omissis)…senza autorizzazione del tribunale non comporta necessariamente la declaratoria di inammissibilità del concordato, ai sensi dell’art. 173 l.fall., in ragione dell’automatica classificazione di tali pagamenti tra gli atti di straordinaria amministrazione…(omissis). Occorre dunque sempre valutare in concreto se un simile pagamento costituisca o meno atto di straordinaria amministrazione ed, in ogni caso, se la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando la possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato.”
La Suprema Corte, la Prima Sezione, consigliere relatore la dott.ssa Paola Vella, torna sulla vexata quaestio relativa ai compensi ai professionisti nelle procedure di ristrutturazione, confermando il suo precedente orientamento per il quale tali pagamenti sono da considerarsi atti di ordinaria amministrazione “proprio perché strumentali alla proposta concordataria indirizzata ai creditori”.
La fraudolenza di un atto va indagato nel concreto sia sotto il profilo oggettivo (condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori) sia sotto il profilo soggettivo (una effettiva volontà del debitore di occultare tali fatti).
Avv. Emanuele Mattei