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L’allegato provvedimento della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, Giudice Relatore, dott.ssa Odello, appare interessante per le molteplici e rilevanti questioni che affronta e, condivisibilmente risolve, offrendo all’interprete una sorta di “linea guida”, che potrà applicarsi ai casi di specie.

Il decreto consegue ad una domanda di concordato preventivo in continuità diretta la quale prevedeva la cessione di punti vendita ad un terzo che aveva proposto un’offerta irrevocabile di acquisto ad un prezzo determinato, prevedendo già ab origine la procedura competitiva da parte degli organi concordatari (art. 163bis lf.), all’esito della quale l’offerta era risolutivamente condizionata.

In questo senso appare interessante la soluzione tecnica prospettata dal debitore/proponente che manifesta irrevocabilmente l’interesse all’acquisto di un asset dalla massa concordataria, prevedendo comunque, già in proposta, l’esperimento di un tentativo di procedura pubblica competitiva al fine di permettere al concordato (almeno potenzialmente) la massimizzazione del corrispettivo della cessione e, conseguentemente, della soddisfazione dei creditori.

La modalità dell’offerta irrevocabile recava con sé un’ulteriore problematica legata alla modalità di pagamento del prezzo che prevedeva, oltre ad un parte in moneta, l’accollo di debiti antecedenti la domanda di concordato e, come tali, soddisfacibili ma solo alle condizioni previste dall’art. 182 quinquies l.f.

Il pagamento del credito anteriore in tanto può essere autorizzato in quanto funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, da accertarsi per tramite di apposita relazione attestativa rilasciata da un esperto avente i requisiti di legge.

Attestata la convenienza il provvedimento in commento dispone che il bando avvisi gli interessati della possibilità di assolvere all’obbligazione del pagamento anche attraverso l’accollo di un debito anteriore, reso possibile dall’attestata convenienza a favore dei creditori della massa.

Il decreto appare di interesse anche per le dettagliate disposizioni finali riguardanti il disciplinare della vendita competitiva e per la previsione riguardante l’utilizzo delle somme rinvenienti dalla cessione le quali non potranno “essere utilizzate per la gestione ordinaria o per sopperire a carenze di liquidità”, a voler indicare la loro dichiarata vincolatività alla soddisfazione dei creditori anteriori.

Avv. Emanuele Mattei

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